In maniera specifica, l’Istituto comunica che la legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) prevede alcune situazioni meritevoli di attenzione, tra cui: la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31.12.2026, lasciando immodificata la disciplina anche in merito al regime di incumulabilità; l’aumento di 20 euro dell’importo mensile dell’incremento della maggiorazione sociale prevista per i pensionati in condizioni disagiate e di 260 euro del limite reddituale annuo per il riconoscimento dello stesso; l’applicazione delle disposizioni in materia di incentivo al posticipo del pensionamento, anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31.12.2026, i requisiti per la pensione anticipata; l’abrogazione dell’utilizzo della previdenza complementare ai fini pensionistici e di Opzione donna e Quota 103.
APE sociale - Viene sottolineato che il beneficio è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2026 senza l’introduzione di alcuna modifica normativa; per l’istruttoria delle domande vengono confermate le indicazioni già fornite dall’Inps con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 35/2024 e, da ultimo, con la circolare n. 53/2025.
È importante ricordare che coloro che sono interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31.03.2026, 15.07.2026 e, comunque, non oltre il 30.11.2026.
Maggiorazione sociale - È stato previsto che, con decorrenza 1.01.2026, l’incremento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico di cui all’art. 1 L. 544/1988, previsto dall’art. 38 L. 448/2001, è aumentato di 20 euro.
Si evidenzia che l’aumento in esame viene riconosciuto d’ufficio a coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento; inoltre, si ha un incremento di 260 euro annui del limite reddituale massimo oltre il quale tale beneficio non è riconosciuto.
Incentivo posticipo pensionamento - Riguarda solo i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31.12.2026 il requisito contributivo per la pensione anticipata. Infatti, l’Inps precisa che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che entro il 31.12.2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, oltre che la pensione anticipata ordinaria; entro il 31.12.2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria, dato che la quota 103 è stata abolita.
Previdenza complementare per la pensione - Si prevedeva, dal 1.01.2025, su richiesta degli interessati, la possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo; inoltre, era previsto per coloro che si avvalevano della facoltà un incremento di 5 anni, dal 1.01.2025, e di ulteriori 5 anni, dal 1.01.2030, del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata, di cui all’art. 24, c. 11 D.L. 201/2011.
Opzione donna e Quota 103 - Non si è avuta la proroga delle norme in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna e della pensione anticipata flessibile - Quota 103. In ogni caso, resta possibile accedere a tali forme di pensione, se i requisiti vengono perfezionati al 31.12.2024, per la pensione anticipata c.d. Opzione donna, e al 31.12.2025, per la pensione anticipata flessibile.
