L'apertura di borse o plichi, in mancanza di apposita autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Giudiziaria, rende nullo l'accertamento eventualmente fondato sui dati acquisiti a seguito di una tale metodologia operativa, qualora la stessa abbia condotto alla rilevazione di dati utili per procedere ad una rideterminazione della capacità contributiva.
In linea con il principio espresso, la Sezione Tributaria della Cassazione (sentenza 12.04.2019, n. 10275) risulta aver accolto il ricorso di un contribuente, avente ad oggetto un atto impositivo emesso nei confronti del medesimo e specificamente fondato su dati e informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza nel corso di un accesso domiciliare, per mezzo di un'apertura coattiva di una borsa, ispezionata in mancanza della prescritta autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica.
La questione prospettata integra una costante assunta come presupposto di ricorsi tributari e utilizzata per contrastare e contestare le attività accertative ordinariamente esperite da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Tutto ciò, in considerazione del fatto che l'accesso ispettivo degli organi di controllo, presso la sede/domicilio del contribuente rappresenta di fatto uno strumento di indagine notevolmente invasivo. Si evidenzia, tuttavia, come le norme poste a presidio della salvaguardia delle libertà costituzionalmente garantite al contribuente, forniscono indirizzi...