Per principio costituzionale la responsabilità penale è personale (art. 27, c. 1, Costituzione); secondo la disciplina in materia di responsabilità amministrativa da illecito degli enti, alla responsabilità penale di chi commette il reato presupposto si associa quella “amministrativa” dell'ente qualora ricorrano le prescritte condizioni, ossia quando il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo ente.
L'art. 39, c. 1 D.Lgs. 231/2001 sancisce che “l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”. Vale a dire che rappresentante legale (soggetto apicale) ed ente, rispettivamente indagati per il reato presupposto e per il conseguente illecito amministrativo, non possono essere assistiti dallo stesso difensore.
La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, già con la sentenza n. 15329/2019 nella quale è ribadito il consolidato principio secondo cui, in materia di responsabilità da illecito degli enti, “il rappresentante legale incompatibile, in quanto indagato, non può provvedere alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, ostandovi il generale e assoluto divieto di rappresentanza” prescritto dal citato art. 39. Da ultimo, con la recente pronuncia n. 35934/2019, la Suprema Corte è...