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Lavoro 20 Febbraio 2020

Appalti e regime di sospensione delle sanzioni

La circolare 12.02.2020, n. 1/E interviene sulla discussa disposizione introdotta dall'art. 4, D.L. 124/2009, così come modificato dalla L. 157/2019, relativa a nuovi adempimenti e nuove responsabilità dei committenti e appaltatori.

L'art. 4, D.L. 124/2019 prevede, da un lato, che appaltatori e subappaltatori provvedano a comunicare ai committenti i singoli F24 e un elenco dei lavoratori interessati all'appalto; dall'altro, che i committenti verifichino i dati e in caso di manifesta incongruità sospendano il pagamento dei corrispettivi, segnalando all'Agenzia delle Entrate l'inottemperanza degli appaltatori o subappaltatori. Se si sottrae a tali adempimenti, il committente sarà sanzionato con una somma pari alle sanzioni comminate ai datori di lavoro per omissione di ritenute e omissione di versamento d'imposta. I presupposti per essere sanzionati pertanto sono 2: l'inottemperanza agli adempimenti del decreto fiscale e le sanzioni per omissioni fiscali a carico dei datori di lavoro. Alla luce di tale considerazione, l'apertura dell'Agenzia delle Entrate per sospendere le sanzioni non oltre il 30.04.2020 sembra monca. Infatti, la circolare in commento afferma che nel caso in cui, fino al 30.04.2020, l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti fiscali senza utilizzare singoli F24 per committente, al committente non sarà contestata alcuna violazione connessa all'inottemperanza degli obblighi previsti dal decreto fiscale, purchè al committente siano forniti entro il 30.04.2020 i singoli F24 e i singoli report dei lavoratori. A questo punto resta da chiedersi cosa succeda se, per errore, all'appaltatore...

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