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Diritto 29 Giugno 2022

Appalti pubblici: il grave illecito professionale

In presenza di indagini penali e di misure cautelari per reati gravi, la stazione appaltante non può omettere di effettuare un giudizio sull'integrità e affidabilità professionale della società aggiudicataria.

L’Autorità anticorruzione, nella delibera 30.03.2022, n. 146, ha risposto a una società che contestava il provvedimento di aggiudicazione in favore di altra società concorrente, perché la stazione appaltante non aveva valutato la carenza di affidabilità professionale dell’aggiudicatario, violando in tal modo l’art. 80, c. 5, lett. c) e c-bis) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). L’art. 80 elenca una serie di motivi per i quali un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione; in particolare, al c. 5, lett. c) e c-bis, è prescritto che, rispettivamente, la stazione appaltante deve dimostrare con adeguati mezzi che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da pregiudicarne integrità o affidabilità, mentre l’operatore economico, per parte sua, non deve: influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante; ottenere a proprio vantaggio informazioni riservate; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Nel caso in commento, la società istante, durante lo svolgimento della procedura di gara, aveva appreso...

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