La recente sentenza della Cassazione Penale, III Sezione, n. 20901/2020 ha portato a evidenza un principio secondo il quale è configurabile il concorso tra la contravvenzione per somministrazione illegale di manodopera di cui all'art. 18 D.Lgs. 276/2003 (legge Biagi) e il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.
Nell'attuale sistema economico-produttivo molte imprese ricorrono a società cooperative per far eseguire quelle prestazioni endo-aziendali, che si sostanziano essenzialmente in servizi di facchinaggio e logistica e che solitamente sono regolate da contratti di appalto. Il contratto di appalto è previsto dall'art. 1655 C.C. che testualmente recita: “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Le imprese partendo proprio da questa definizione, corroborata con i contenuti di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, devono porre in essere tutte quelle accortezze tali, in modo da evitare di incorrere in violazioni amministrative, nonché penali. Gli step che devono accompagnare le parti nella redazione del contratto di appalto per renderlo genuino, nonché la realtà fattuale da individuarsi sul luogo di lavoro si possono così sintetizzare.
L'impresa...