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Lavoro 22 Maggio 2023

Appalto fittizio e inesistenza del costo sostenuto

L’appalto che dissimula una somministrazione illecita di manodopera integra un disallineamento tra gli accordi formalmente sottoscritti e il comportamento delle parti. Di conseguenza le operazioni fiscalmente rilevanti saranno inesistenti.

Con la sentenza 29.03.2023, n. 19595, torna al vaglio della Cassazione il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera in relazione agli effetti di un appalto non genuino nel diritto alla deducibilità del costo generato in capo all’affidatario. La vicenda riguarda la condanna dell’affidatario del reato di dichiarazione fraudolenta per l’uso di fatture per operazioni inesistenti; quindi, per aver determinato un reddito d’impresa deducendo costi solo formalmente esistenti (fatture ricevute in relazione all’esecuzione del contratto di appalto), ma di fatto riferiti a operazioni “diversamente (in)qualificabili” in quanto il contratto di appalto dissimulava una somministrazione illecita di manodopera. Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità del ricorso che confermano la condanna del ricorrente si fondano sul fatto che il contratto di appalto formalmente sottoscritto tra affidatario e appaltatore di fatto non esisteva poiché, nei fatti, tale “accordo” era finalizzato non a quanto prescritto ex art. 1655 c.c. ma alla mera interposizione di manodopera. Siccome le prestazioni dissimulavano la somministrazione illecita di manodopera dietro l'apparente indicazione di tipologie di lavori diverse, le relative fatture emesse in forza di un contratto concluso illecitamente dovevano intendersi riferibili a operazioni di fatto inesistenti e non inerenti alla produzione del...

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