Cosa accade se in caso di accertamento ispettivo si riscontra la presenza di un appalto illecito? Il personale ispettivo è tenuto a sanzionare e a verbalizzare inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.
Come illustrato dalla circolare n. 10/2018, attraverso un accertamento ispettivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro può rilevare un appalto privo dei requisiti previsti all'art. 29, c. 1 D.Lgs. 276/2003 e applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 18, c. 5-bis del medesimo decreto, sia nei confronti dello pseudo appaltatore che del committente; questa sanzione esclude l'applicazione delle sanzioni per lavoro nero, esistendo in tale ipotesi una tracciabilità del rapporto di lavoro. A tal proposto è importante ricordare che il D.Lgs. 276/2003 prevede che, nei casi di appalto non genuino, l'utilizzatore e il somministratore siano puniti con la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Questa sanzione è stata però oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 1 D.Lgs. 8/2016; pertanto, la violazione dell'art. 29, c. 1 citato non costituisce più reato.
È altrettanto importante rilevare che, in caso di accertamento ispettivo di appalto non genuino, gli obblighi in materia di assicurazioni sociali ricadono per intero sull'utilizzatore, in quanto...