Con la nota 17.01.2020, n. 422, su sollecitazione dell'ITL di Torino, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce l'esatta portata dell'art. 1, c. 2 D.Lgs. 276/2003.
L'Ispettorato, acquisite le osservazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, accoglie gli indirizzi interpretativi ormai maggioritari della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla portata risolutiva dell'art. 1, c. 2 D.Lgs. 276/2003. L'INL ricorda che la volontà del legislatore esclude, esplicitamente, dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali. La tesi proposta viene ulteriormente rafforzata dalla circostanza che il legislatore, quando ha voluto includere tra i destinatari del D.Lgs. 276/2003 le Pubbliche Amministrazioni, lo ha fatto esplicitamente.
La Suprema Corte, a proposito, ci ricorda che: “l'unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l'art. 86, c. 9” (Cass. sent. n. 15432/2014). La norma esaminata dalla Cassazione fa riferimento all'applicabilità, nei confronti della Pubblica Amministrazione, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio di cui all'art. 19, con la previsione espressa di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro; al contrario nulla è previsto con riferimento alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione o di appalto.
L'art. 18, cc. 1, 2 e 5-bis D.Lgs. 276/2003, evidentemente,...