C'è un filo rosso, neanche troppo sottile, che lega le recenti ordinanze della Cassazione nn. 8029 e 8367 di aprile 2026: la spietata oggettivazione della pretesa erariale a discapito di formalismi civilistici e difese approssimative. Il messaggio dei giudici di legittimità è chiaro, quasi brutale: di fronte all'esigenza di cassa dell'Erario, né l'ignoranza (anche incolpevole) del debito né i pigri "copia e incolla" processuali possono salvare il contribuente, e i professionisti che lo assistono, dal baratro della soccombenza.Partiamo dalla quotidianità del contenzioso processuale. Quante volte, oberati dalle scadenze di studio, si cede alla tentazione di redigere un atto di appello limitandosi a riproporre pedissequamente le doglianze di primo grado, magari confidando che i giudici di secondo grado guardino alla "sostanza" del merito? L’ordinanza n. 8029/2026 ci ricorda quanto questa prassi sia suicida. Di fronte a un accertamento induttivo scaturito dalla colpevole inerzia del contribuente, il quale aveva bellamente ignorato gli inviti istruttori ex artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, finendo vittima di presunzioni semplici e prive di gravità, precisione e concordanza, la Cassazione ha calato la scure dell'inammissibilità.Riproponendo le mere difese del primo grado senza una critica puntuale, specifica e chirurgica alla motivazione della sentenza impugnata, si viola l'art. 53 D.Lgs. 546/1992. Si tratta di un vizio formale, un vero e proprio error...