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Diritto 08 Marzo 2023

Appello tributario e specificità dei motivi

L’inammissibilità dell’appello tributario per carenza nella specificità dei motivi deve essere interpretata senza alcun aprioristico rigore, ma attingendo alle disposizioni procedurali contenute nell’art. 53 D. Lgs. 546/1992.

La Cassazione respinge le doglianze che si aggrappano ingiustificatamente al rigore espresso dalla specificità dei motivi d’appello nell'ambito del contenzioso tributario. In particolare, nella sentenza 13.02.2023, n. 4430, la Corte, al cospetto del ricorso contro una sentenza resa nel processo tributario di secondo grado, impugnata sul presupposto della carenza dei motivi specifici dell’appello, chiarisce quali sono i parametri da prendere in considerazione ai fini dell’accoglimento di un'eccezione di inammissibilità dell’appello. I giudici della Suprema Corte evidenziano la duplice prospettiva della proposizione di istanze d’appello, recando le seguenti indicazioni. Dal lato del contribuente, si specifica che in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello da questi proposto, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992, atteso il carattere devolutivo del giudizio di appello nel processo tributario. Si tratta infatti di un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito. Dal lato del Fisco e nel caso esaminato dell’Agenzia appellante, si chiarisce che nel processo tributario, se l’Amministrazione Finanziaria si limita a...

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