Accertamento, riscossione e contenzioso 20 Dicembre 2025

Appello tributario: nuovi documenti e stretta processuale del 2026

La Cassazione n. 27901/2025 riafferma la specialità del rito tributario sull’appello e anticipa gli effetti della nuova disciplina probatoria.

L’ordinanza della Cassazione 20.10.2025, n. 27901 permette di tracciare in maniera molto semplice la distanza tra processo civile e processo tributario, trattando una materia alquanto decisiva vertente sulla produzione di documenti nuovi in appello.Nel caso trattato l’Amministrazione, soccombente in primo grado per difetto di prova sulla notifica dell’atto presupposto, aveva prodotto in secondo grado le relate e gli avvisi di ricevimento mancanti, ottenendo dalla C.T.R. il riconoscimento della legittimità della cartella.Il contribuente aveva reagito invocando l’art. 345 c.p.c. e il divieto civilistico di nuove prove, ma la Corte rammenta che il parametro di giudizio, nel contesto del processo tributario, resta l’art. 58, c. 2 D.Lgs. 546/1992, il quale va certamente letto in combinato disposto con l’art. 1, c. 2, che impone la prevalenza delle norme speciali sulle preclusioni di matrice codicistica.Si tratta, pertanto, di un richiamo netto alla natura del processo tributario come giudizio di impugnazione-merito, orientato alla verità sostanziale del rapporto d’imposta e non al mero controllo formale dell’atto. In ciò si differenzia notevolmente dal processo civile, che attraverso l’art. 345 c.p.c., tende a “chiudere” il thema probandum già al primo grado. In termini eminentemente pratici ciò significa che le parti (sia contribuente che Amministrazione Finanziaria) possono produrre in appello documenti già esistenti al tempo del primo grado, senza...

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