Negli ultimi mesi dell’anno i responsabili dei settori procedono a verificare la consistenza degli stanziamenti di bilancio al fine di dare continuità alle attività gestionali programmate dall’amministrazione locale.
Questo controllo è un atto dovuto per scongiurare che gli interventi avviati dall’ente non possano arrivare a compimento e, nell’eventualità di incapienza delle previsioni di bilancio, per dare copertura alle spese di bilancio mediante anche l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione dell’ultimo rendiconto di gestione approvato dal Consiglio dell’ente locale.L’applicazione dell’avanzo libero è soggetto a limitazioni e per il suo utilizzo l’ente locale deve dare dimostrazione della sua virtuosità, come prescritto dall’art. 187 del Tuel.Non è un caso sporadico che un’amministrazione comunale durante la propria gestione ricorra all’utilizzo delle entrate a specifica destinazione (cassa vincolata), quando la cassa libera non è sufficiente per dare copertura ai pagamenti che mensilmente l’ente deve assolvere, e all’anticipazione di tesoreria, quando l’ente si trova in situazione di momentanea difficoltà e non dispongono della liquidità necessaria per fronteggiare i pagamenti.In quest’ipotesi l’ente locale si trova impossibilitato ad applicare l’avanzo libero per la copertura delle spese indicate all’art. 187, c. 2 del Tuel che per memoria riguardano il pagamento dei debiti fuori bilancio, i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di investimento, per il finanziamento delle spese correnti a carattere non...