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Diritto 09 Agosto 2019

Applicazione retroattiva dei dazi "antidumping"


Il contribuente non può dolersi riguardo alla applicazione retroattiva di eventuali “dazi antidumping”, ponendo delle questioni vertenti sulla violazione del criterio di certezza del diritto, basato sul presupposto del principio di irretroattività dei dazi e delle disposizioni tributarie in generale, qualora la retroattività lamentata abbia costituito oggetto di specifica inosservanza di una determinata disposizione, contenuta in accordi volti a regolamentare la applicazione controllata del c.d. “dumping”. La conclusione testé espressa risulta, invero, promanare da un puntuale e dettagliato chiarimento fornito dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20356 del 26.07.2019. Inifatti, con riferimento alla decisione in epigrafe, non ha potuto trovare riconoscimento l'esenzione dall'applicazione del dazio antidumping in quanto, i prodotti oggetto della transazione commerciale presa in esame, risultavano esportati a un prezzo tale che non potesse ritenersi sicuramente idoneo alla eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dal “dumping”. Col termine di “dumping”, com’è noto, si deve intendere quella metodologia mediante la quale si procede alla esportazione di beni ad un prezzo in misura inferiore rispetto a quello ordinariamente praticato nel mercato interno: prezzi ridotti, che sono normalmente consentiti grazie a politiche economiche interne tese al...

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