Imposte dirette 22 Gennaio 2026

Apporto di partecipazioni: quando si applica il realizzo controllato

Il regime del realizzo controllato (ex art. 177, c. 2 del Tuir) è applicabile anche agli apporti di partecipazioni a patrimonio netto senza aumento del capitale sociale, purché il conferente mantenga il controllo totalitario della conferitaria (Ag. Entrate, interpello 20.01.2026, n. 9).

L’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, effettuato da un socio unico a favore di una società interamente partecipata, senza aumento del capitale sociale della conferitaria, può beneficiare del regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177, c. 2 del Tuir, in quanto l’assenza di emissione di nuove quote o azioni non preclude la possibilità di applicare la disciplina, trattandosi di una mera riorganizzazione del controllo societario in capo al medesimo soggetto. Il caso analizzato nell’interpello 20.01.2026 n. 9 ha riguardato una persona fisica, non imprenditore, titolare dell’intero capitale sociale di 2 società a responsabilità limitata (Alfa Srl e Beta Srl) entrambe detenute tramite mandato fiduciario. In questo contesto, è stato chiesto di chiarire la possibilità di trasferire la totalità delle quote di Alfa a favore di Beta (operazione effettuata per esigenze di semplificazione tecnica e di risparmio economico) in regime di realizzo controllato in conformità a quanto previsto dall’art. 172, c. 2 del Tuir:- apportando la partecipazione di Alfa ad incremento del patrimonio netto di Beta senza effettuare alcun aumento del capitale sociale di quest’ultima (e quindi senza l’emissione di nuove azioni o quote di Beta a favore di Alfa); - con l’iscrizione di una riserva per “versamenti in conto capitale” nel patrimonio netto di Beta, a fronte dell’iscrizione della partecipazione in Alfa tra le immobilizzazioni...

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