Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Aprile 2025
Apprendistato fittizio e ambiente stressogeno: sentenza esemplare
Il Tribunale di Pisa trasforma un contratto di apprendistato nullo in rapporto a tempo indeterminato con corresponsione delle differenze retributive e condanna il datore per danno alla salute ex art. 2087 c.c..
Con la sentenza 4.04.2025, n. 192, il Tribunale di Pisa affronta con rigore 3 questioni centrali in ambito lavoristico: in primis l’uso strumentale dell’apprendistato, a seguire l’obbligo datoriale di garantire un ambiente di lavoro sano e la computabilità dell’assenza per malattia nel periodo di comporto. Un caso emblematico, in cui convergono il diritto del lavoro, la tutela della persona e il corretto inquadramento contrattuale.Apprendistato “fittizio” - La vicenda riguarda una lavoratrice assunta nel 2019 con contratto di apprendistato professionalizzante, impiegata come commessa. Tuttavia, nonostante la previsione contrattuale, l’aspetto formativo del rapporto è rimasto inattuato: un solo corso online svolto dopo 2 anni dall’assunzione, in evidente difformità sia dalle previsioni del piano formativo che dagli obblighi normativi e contrattuali (180 ore per il passaggio al 4° livello, secondo il Ccnl Commercio). L’assenza di documentazione attestante l’attività formativa ha indotto il Giudice a dichiarare la nullità del contratto di apprendistato e la conversione in contratto a tempo indeterminato sin dall’origine, con relativo riconoscimento delle differenze retributive.Ambiente stressogeno - Ancor più rilevante, ai fini sistematici, è l’approccio del Tribunale alla questione della responsabilità datoriale per danno alla salute. Pur escludendo la configurabilità del mobbing in senso tecnico, per assenza di un disegno persecutorio...