Con circolare 14.11.2018, n. 108 l’Inps fornisce degli utili chiarimenti in merito alla contribuzione da applicare in determinate casistiche di apprendistato. Nello specifico ci soffermiamo su due aspetti, la contribuzione da applicare all’apprendistato di 1° livello e all’apprendistato per lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione.
Confermando che la contribuzione normale a carico del datore di lavoro da applicare all’apprendistato di 1° livello è pari al 5%, l’Istituto precisa che, per gli assunti dopo il 24.09.2015 in aziende con un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota contributiva datoriale va calcolata per i primi due anni secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 773, quinto periodo, L. n. 296/2006, mentre a partire dal terzo anno è ridotta al 5%. Pertanto, il primo anno l’azienda sosterrà un’aliquota del 1,5% e il secondo del 3%. Viene inoltre precisato che anche per l’apprendistato di 1° livello, i datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, che abbiano assunto apprendisti tra il 24.09.2015 e il 31.12.2016, hanno legittimamente beneficiato dello sgravio triennale ex art. 21, L. n. 183/2011.
L’Inps inserisce poi una differenza per il trattamento contributivo degli apprendisti beneficiari di indennità di mobilità. Per gli apprendisti assunti entro il...