Diritto del lavoro e legislazione sociale 23 Dicembre 2024

Apprendistato, i rischi per la mancata formazione

Il contratto di lavoro in apprendistato ha lo scopo di occupazione dei giovani e loro formazione, formazione che, se trascurata nel corso del rapporto comporta notevoli rischi al datore di lavoro.

Il contratto di apprendistato, riferimento D.Lgs. 81/2015 ex L. 167/2011, è un contratto a tempo indeterminato di natura “mista”, retribuzione e formazione in modo che l’apprendista possa conseguire qualifica/competenze/titoli di studio. La formazione è un obbligo, e l’inadempimento causa rischi di legittimità del contratto. Capita di rilevare che nel corso del rapporto l’apprendista svolge attività lavorativa spesso in autonomia, come un operaio/impiegato qualificato, in assenza del formatore “Tutor”; il datore trascura le attività formative obbligatorie che non sono un “semplice affiancamento”. Il contratto di apprendistato prevede la stesura di piano di formazione individuale “PIF” (dettagliato per ogni annualità ed allegato al contratto di assunzione) e verifiche periodiche dell’andamento effettivo della formazione. La mancata formazione comporta la nullità del contratto, trasformato dall’origine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il livello di inquadramento superiore a quello previsto al termine dell’apprendistato, corrispondendo le differenze retributive e versamento dei contributi ordinari, importi rilevanti e con sanzioni. I percorsi di formazione sono differenti per tipo e finalità di apprendistato. L’apprendista deve essere affiancato dal Tutor - Referente Aziendale in possesso di diploma o idonee coerenti conoscenze, con almeno 3 anni di anzianità e un livello pari o superiore al livello finale...

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