Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sul distacco dell’apprendista, ex art. 30 D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, tramite risposta al quesito 12.01.2018, n. 290. Viene innanzitutto chiarito che resta ferma la necessità di indicare la previsione del distacco nel piano formativo dell’apprendista. Fatta salva la genuinità degli istituti applicati, la normativa vigente non vieta la possibilità di distaccare gli apprendisti; tuttavia, occorre considerare che l’apprendistato, precisa il Ministero, costituisce un rapporto di lavoro il cui sinallagma contempla in maniera “fondativa” l’aspetto formativo, che pertanto deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione. E l’interesse prevalente è quello dell’apprendista a vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro, che va pertanto contemperato con l’interesse del distaccante.
Devono quindi essere garantiti la necessaria assistenza del tutor e il regolare adempimento dell’obbligo formativo interno ed esterno, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro. La presenza del tutor dovrà essere prevista anche nel contesto produttivo del distaccatario, con verifica puntuale dell’effettivo esercizio dei compiti attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del...