È possibile stipulare l’apprendistato di primo livello con uno studente minorenne durante la stagione estiva, purché ci sia una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa.
Con la nota 7.08.2023, n. 1369 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rispondendo a un quesito dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, fornisce alcuni chiarimenti con riferimento ai requisiti necessari per poter stipulare un contratto di apprendistato di primo livello di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero.
L’apprendistato, caratterizzato dalla causa mista, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, nel quale accanto alla causa di scambio (lavoro verso retribuzione) tipica del contratto di lavoro subordinato si pone la finalità formativa. La normativa in materia è oggi integralmente racchiusa negli artt. da 41 a 47, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, ma la cui disciplina è sostanzialmente rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Sono interessati dall’istituto dell’apprendistato i giovani ricompresi tra i 15 e i 29 anni di età; con la stipula del contratto viene avviato un percorso formativo “duale” che trova la sua realizzazione attraverso una “formazione esterna” e una “formazione interna” (Min. Lavoro,...