L’art. 25 del correttivo modifica le operazioni di voto per l’approvazione del concordato:- la lettera a) interviene sul comma 5, quinto periodo, per correggere un errore riscontrato nei richiami interni allo stesso comma ivi contenuti. Il riferimento al “primo e secondo periodo” è quindi sostituito con quello al “terzo e quarto periodo”;- la lettera b) inserisce il comma 5-bis con il quale viene disciplinata espressamente l’ipotesi di approvazione di più proposte di concordato fondate su piani differenti (ad esempio piani in continuità o liquidatori contenenti condizioni e percentuali di soddisfazione dei creditori diverse o anche piani di diverso tipo) dettando le regole che stabiliscono quale dei piani va omologato. Si prevede dunque, come criterio principale, nell’ottica di agevolazione del recupero dei valori aziendali, quello della prevalenza del piano in continuità e, in caso di più piani in continuità, il criterio del concordato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i creditori maggiormente incisi dalle sue condizioni, vale a dire tra i creditori chirografari.La disposizione è inserita nel comma 109 in quanto puntualizza, tra le proposte approvate secondo le regole di maggioranza stabilite per le diverse proposte di concordato, quale viene considerata ai fini dell’omologazione.Il comma 3 modifica l’art. 110 del Codice della crisi (Adesioni alla proposta di concordato) prevedendo, al comma 2, un termine più congruo per il deposito...