Arretrati e tassazione separata: conta la causa del pagamento tardivo
Con l’ordinanza 8.01.2026, n. 404 la Cassazione torna sugli emolumenti arretrati e sul loro accesso alla tassazione separata, ponendo l’accento su un passaggio specifico: l’individuazione della causa del differimento e della volontà che la sorregge.
La vicenda nasce dal ricorso di una società di trasporto pubblico contro alcuni dipendenti, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1412/2021, arrivata in seguito al giudizio del Tribunale di Como. Nel periodo in cui la società recede da vari accordi collettivi aziendali, un verbale del 7.11.2016 introduce un “nuovo superminimo individuale non assorbibile”, poi riportato nelle conciliazioni individuali. A gennaio 2019 vengono pagate le somme legate a quel superminimo, con ritenuta Irpef al 43%. I dipendenti chiedono in giudizio l’applicazione dell’aliquota del 23%, sostenendo che si tratta di arretrati soggetti a tassazione separata secondo il Tuir. I giudici di merito accolgono la domanda, richiamando 2 elementi: le somme si collegano ad anni precedenti e manca una causa documentata che giustifichi il pagamento spostato al 2019.Quando un arretrato entra nella tassazione separata - Il punto tecnico riguarda l’art. 17, c. 1, lett. b) del Tuir. Qui per “emolumenti arretrati” si intendono somme maturate in anni precedenti e pagate in un anno successivo perché interviene una fonte sopravvenuta, come una legge, un contratto collettivo, una sentenza o un atto amministrativo, oppure per altre cause che restano estranee alla volontà delle parti. Di conseguenza, contano 2 elementi letti insieme: quando il credito matura e quale motivo concreto spiega il pagamento rinviato. Per uscire dalla tassazione separata serve quindi indicare in modo preciso la...