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Diritto 08 Novembre 2021

Arricchimento senza causa in caso di fallimento dell'intermediario

La responsabilità nei limiti dell’arricchimento è specificamente prevista dal legislatore nei casi in cui il terzo abbia ricevuto il beneficio in virtù di un atto gratuito. Qualora il terzo abbia ricevuto il bene a titolo oneroso dall’intermediario rimasto insolvente, non potrà essere convenuto in giudizio per l’azione di arricchimento senza causa.

Ai sensi dell’art. 2038 c.c., chi, ricevendo una cosa in buona fede, l’aliena prima di conoscere l’obbligo di restituirla, è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito; il terzo che ha ricevuto la cosa a titolo gratuito è tenuto verso l’impoverito, nei limiti del suo arricchimento. La norma non disciplina invece il caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo oneroso. Dall’articolo in esame emerge la generale regola iuris secondo la quale il depauperato può esercitare l’azione di arricchimento nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo abbia ricevuto la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, solo così essendo giustificabile l’ampliamento della tutela e soddisfatte le ragioni di equità che tale ampliamento determina. La Suprema Corte con sentenza 22.10.2021, n. 29672, ha escluso l’applicazione dell’azione di arricchimento nel caso in cui una società committente, sulla scorta di un appalto pubblico, aveva commissionato alla società, poi fallita, lavori di riqualificazione di un’area, e quest’ultima, ottenuta la fornitura di impianti di ventilazione, rimasti in cantiere per effetto della risoluzione del contratto d’appalto, non li aveva pagati a causa dell’intervenuto fallimento. La consegna dei materiali era stata effettuata all’appaltante (terzo rispetto al contratto di...

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