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Lavoro
25 Maggio 2021
Artigiani e commercianti, contribuzione indebita e pensione
In nessun caso gli importi erroneamente versati alle Gestioni autonome potranno essere convalidati dall'Inps per il diritto e la misura degli assegni spettanti (circ. Inps n. 75/2021).
Il punto di partenza è la L. 613/1966: i contributi regolati dalla legge stessa, che sono stati versati indebitamente in qualsiasi tempo, non possono essere computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura delle pensioni e, salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all'assicurato o ai suoi aventi causa.
Tale legge ha sostituito l'art. 7, ultimo comma, L. 463/1959, riguardante l'estensione dell'assicurazione IVS agli artigiani e ai loro familiari.
Ne deriva che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell'Inps ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai citati lavoratori autonomi.
L'Inps evidenzia che tale interpretazione è avallata dalla Corte di Cassazione che, per la contribuzione indebitamente versata alla Gestione degli artigiani, ha precisato che l'espresso riferimento al versamento “in qualsiasi tempo” indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere l'applicazione della sanatoria ai contributi indebitamente versati di cui all'art. 8, D.P.R. 818/1957, in base alle diversità esistenti con riferimento agli artigiani (e ai lavoratori autonomi), che provvedono personalmente a costituire la loro assicurazione e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il...