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Paghe e contributi 16 Luglio 2026

Artigiani e commercianti, online il simulatore Inps

Dal mese di luglio 2026 è disponibile sul portale Inps un nuovo servizio che consente di stimare l’onere contributivo derivante dall’iscrizione alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con il messaggio 3.07.2026, n. 2254, l’Inps ha comunicato il rilascio del nuovo “Simulatore Calcolo Contributi Artigiani e Commercianti”, realizzato nell’ambito dei Progetti di evoluzione dei servizi, progetto PES2024_DCP_MI.02_111. La funzionalità, disponibile dal mese di luglio 2026, è destinata principalmente ai soggetti che intendono avviare un’attività lavorativa comportante l’iscrizione alla gestione autonoma degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. L’obiettivo è consentire una valutazione preventiva dell’onere previdenziale connesso all’avvio dell’attività, offrendo un primo supporto nella pianificazione dei costi.

Accesso libero e dati anonimi - Il simulatore è reperibile sul portale dell’Inps, nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti”. Per utilizzare il servizio non sono richieste credenziali SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. L’accesso è libero e le informazioni inserite dall’utente sono anonime. La scelta risponde alla funzione preventiva dello strumento, utilizzabile anche da chi non è ancora iscritto a una gestione previdenziale e sta valutando la convenienza economica dell’avvio di un’impresa artigiana o commerciale.
Quali contributi possono essere stimati - Sulla base dei dati inseriti, il sistema fornisce una quantificazione indicativa della contribuzione dovuta in caso di iscrizione alla gestione autonoma degli artigiani, disciplinata dalla L. 4.07.1959, n. 463, o alla gestione degli esercenti attività commerciali, istituita dalla L. 22.07.1966, n. 613, come modificata dalla L. 23.12.1996, n. 662. Il calcolo viene effettuato considerando il reddito stimato e il numero dei mesi di attività indicati dall’utente. La simulazione può riguardare sia il titolare dell’attività sia gli eventuali collaboratori familiari per i quali ricorrano i presupposti di iscrizione alla gestione previdenziale.
Regimi contributivi agevolati - Il servizio consente di considerare anche alcuni regimi contributivi agevolati. In particolare, il simulatore distingue la posizione dei soggetti che aderiscono al regime previdenziale agevolato previsto per gli esercenti attività d’impresa in regime forfetario e considera la riduzione contributiva prevista dall’art. 59, c. 15 L. 27.12.1997, n. 449, per i lavoratori autonomi con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
Rilievo del reddito stimato - La contribuzione dovuta dagli artigiani e dai commercianti comprende, in linea generale, una quota calcolata sul reddito minimale e un’ulteriore quota applicata sulla parte di reddito eccedente tale soglia, entro il massimale contributivo previsto per l’anno di riferimento. Il reddito stimato rappresenta quindi uno dei principali dati richiesti dal simulatore.
La funzionalità assume particolare utilità nella predisposizione del piano economico dell’attività, poiché consente di valutare preventivamente l’incidenza della contribuzione previdenziale obbligatoria: l’importo effettivamente dovuto dipenderà, tuttavia, dal reddito concretamente prodotto e dichiarato, dalla durata reale dell’attività, dalla corretta classificazione previdenziale e dall’eventuale presenza di collaboratori o coadiuvanti.
Il simulatore non accerta l’obbligo di iscrizione - Lo strumento quantifica la contribuzione potenzialmente dovuta, ma non accerta l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti, che richiede una valutazione delle caratteristiche concrete dell’attività svolta.
A questo proposito, è importante sottolineare che la mera apertura di una partita Iva, la titolarità di un’impresa o la partecipazione a una società non determinano sempre, di per sé, l’iscrizione alla gestione autonoma: occorre verificare l’effettivo esercizio dell’attività e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Risultati soltanto orientativi - L’Inps precisa che gli importi elaborati devono essere considerati indicativi e orientativi, poiché la quantificazione è subordinata all’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, alla correttezza e completezza dei dati inseriti e alla successiva verifica della posizione da parte dell’Inps. Il risultato non costituisce dunque un provvedimento amministrativo, non certifica il diritto a una riduzione contributiva e non vincola l’Istituto in sede di iscrizione, liquidazione o accertamento dei contributi.
Utile la verifica dell’intermediario - Il nuovo servizio rappresenta un utile strumento di orientamento, soprattutto nella fase iniziale dell’attività, ma non sostituisce l’analisi professionale: prima di assumere decisioni con effetti sulla posizione assicurativa individuale, è opportuno quindi rivolgersi alle strutture territoriali dell’Istituto o agli intermediari.