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Società e contratti 23 Dicembre 2025

Aspetti civilistici del conferimento d’azienda: società a confronto

Nelle società di persone il conferimento d’azienda è libero da obblighi peritali grazie alla responsabilità illimitata dei soci; nelle società di capitali, invece, serve una perizia di stima per garantire la congruità dei valori conferiti e tutelare il capitale sociale.

In ordine ai conferimenti d’azienda nelle società di persone va rappresentata la totale mancanza di disposizioni nel Codice Civile relativamente a obblighi peritali dei beni conferiti. Tale mancanza deriva dal fatto che nelle società di persone le tutele dei terzi sono supportate, oltre che dal patrimonio della società, anche, seppure in via sussidiaria, dai patrimoni personali di ognuno dei soci sottoposti al regime della responsabilità solidale e illimitata verso le obbligazioni sociali. Tale ricongiunzione di responsabilità affievolisce il rischio che una sopravalutazione del capitale sociale possa generare una prospettiva di insolvenza verso i terzi e sempre da tale coobbligazione deriva la ragione dell’attenuazione delle tutele legislative. Le uniche disposizioni del Codice Civile che si occupano dei conferimenti nell’ambito ambito delle società di persone si rinvengono negli artt. 2253, 2254 e 2255 del c.c. a mente dei quali: art. 2253 c.c. (rubricato Conferimenti) dispone: “Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale”, mentre gli artt. 2254 e 2255 C.c. disciplinano rispettivamente le particolarità del conferimento di beni e del conferimento di crediti (articoli peraltro entrambi applicabili anche alle società per azioni e a...

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