Aspetti fiscali della neo introdotta scissione con scorporo
Con l’art. 51, c. 3 D.Lgs. 19/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/2021 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, è stato introdotto all’art. 2506 c.c. l’istituto della scissione mediante scorporo.
La scissione con scorporo è una fattispecie di scissione che strutturalmente ricalca l’operazione di conferimento, in quanto essa si risolve nell’assegnazione di una parte del compendio patrimoniale della scissa a una società beneficiaria di nuova costituzione, con la peculiarità che la quota corrispondente al capitale sociale di sottoscrizione della beneficiaria neocostituita viene attribuita e patrimonializzata dalla società scissa, anziché venire assegnata ai soci di quest’ultima secondo i paradigmi della scissione classica.
La dinamica strutturale, quindi, ricopia quella del conferimento classico, il quale, come noto, si risolve nello scambio del compendio patrimoniale conferito con la partecipazione acquisita nella conferitaria. Tale singolare fattispecie di scissione, quindi, non determina nella società scissa, al pari del conferimento, alcuna diminuzione dei suoi valori patrimoniali, dal momento che, similmente al conferimento, la consistenza numeraria della parte di patrimonio attribuito alla beneficiaria viene integralmente compensato dalla contropartita rappresentata dalla partecipazione nella società beneficiaria.
Per valutarne la convenienza fiscale rispetto alla classica scissione parziale proporzionale, si segnala che, nella scissione con scorporo in regime d’impresa, si avrà una duplicazione di patrimonio causalmente rappresentativa della medesima ricchezza, costituita dai beni...