Aspetti tributari dell'appalto irregolare di manodopera
Secondo la Corte di Cassazione (tra le altre, sentenza n. 12163/2023) in caso di somministrazione di manodopera schermata da un contratto di appalto di servizi è indetraibile l’Iva e indeducibile il costo, come conseguenza della nullità del contratto.
Tale filone giurisprudenziale non appare condivisibile: ai fini Iva tale prospettiva di giudizio è stata disattesa dalla sentenza della Corte di giustizia Comunitaria n. C-114/22 del 25.05.2023, la quale ha enunciato, alla luce dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività che presidiano l’IVA, in rispondenza degli artt. 167, 168, lett. a), 178, lett. a) e 273 della Direttiva 2006/112 CE, il seguente principio di diritto: “I suddetti principi ostano a una normativa nazionale che precluda ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’iva assolta a monte per il solo fatto che un’operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che si ritenga necessario dimostrare, alla luce del diritto dell’Unione, che tale operazione non sia stata effettivamente realizzata”.
In altri termini, per il Giudice Europeo, un’operazione economica, anche se deviante dal paradigma legale presidiato dalle prescrizioni normative interne di uno Stato membro, è stata comunque realizzata, il diritto della detrazione Iva non può mai essere negato all’esercente l’impresa, arte o professione.
Altresì l’analisi dei riflessi fiscali dell’invalidità negoziale nell’ambito delle imposte sui redditi non dispone di una disciplina generale, ma di una disciplina...