Nel regime anteriore alla novella legislativa introduttiva dell’art. 155-quater c.c., la giurisprudenza di legittimità riteneva che, ai sensi dell’art. 6, c. 6 L. 898/1970, applicabile anche in tema di separazione personale (C. Cost. 27.07.1989, n. 454), il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario, avendo strutturalmente data certa, era opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente per 9 anni dalla data dell’assegnazione. Era così prevalsa la tesi favorevole a una sostanziale equiparazione del diritto del coniuge assegnatario a quello del conduttore, nonostante alcuni dissensi che sottolineavano l’eccezionalità della disposizione normativa concernente la locazione, come tale insuscettibile di applicazione analogica.
In tale contesto, la Suprema Corte (Cass. 6.05.1999, n. 4529) aveva inizialmente ritenuto che l’assegnazione della casa familiare non costituisse un istituto affine alla locazione e, stante il difetto di ogni espressa previsione, non sarebbe stata applicabile la norma di opponibilità al terzo delle locazioni infranovennali, in mancanza di trascrizione del provvedimento di assegnazione, attesa la genericità del richiamato art. 1599 c.c. dall’art. 6 L. 898/1970 e l’impossibilità di ritenere sulla sua base l’applicabilità al provvedimento di assegnazione delle disposizioni in tema di...