HomepageDirittoAssegno circolare: fallimento dell'ordinante e storno dell'accredito
Diritto
10 Ottobre 2022
Assegno circolare: fallimento dell'ordinante e storno dell'accredito
Eseguito il versamento dell’assegno circolare sul conto corrente del beneficiario, può la banca del correntista stornare l’importo versato a seguito di comunicazione della banca emittente a causa del fallimento dei loro ordinanti?
L’assegno circolare, pur costituendo nella pratica un mezzo di pagamento per il grado di affidabilità che gli è riconosciuto, conserva tuttavia la natura di titolo di credito la cui estinzione rimane subordinata al buon fine dell’operazione di negoziazione nella stanza di compensazione. La disponibilità dell’assegno circolare non può prescindere dalla negoziazione nella stanza di compensazione, al pari di quanto avviene per l’assegno bancario. La provenienza dell'assegno da una banca, come nel caso dell’assegno circolare, incide certamente sull’affidabilità del titolo, ma non sul meccanismo della negoziazione, che è costituito dalla sua presentazione da parte della banca negoziatrice a quella emittente, alla quale non è preclusa, in quella sede, la possibilità di sollevare eccezioni basate sullo stesso titolo o sui rapporti con il beneficiario.
Se è vero che la dichiarazione di fallimento comporta l’inefficacia dei pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito come conseguenza dell’indisponibilità del patrimonio del fallito, indipendentemente dalla buona o malafede di chi il pagamento esegue o riceve e che tale principio opera anche con riferimento alla circolazione di assegni, tuttavia, tale inefficacia è relativa, nel senso che può essere fatta valere solo dal curatore fallimentare nei confronti del destinatario o esecutore del pagamento e...