A luglio 2026 si sono conclusi i pagamenti della dodicesima mensilità del beneficio economico dell’Assegno di Inclusione (disciplinato dal D.L. 48/2023) per coloro che hanno ottenuto il rinnovo del sussidio a seguito dell’esaurimento delle prime 18 mensilità. Al fine di fornire utili indicazioni a quanti si apprestano a rinnovare ulteriormente la loro domanda di ADI, l’Inps ha pubblicato il messaggio 22.07.2026, n. 2437. Analizziamo la questione in dettaglio.
Durata dell’ADI - Il D.L. 48/2023 (art. 3, c. 2) prevede l’erogazione dell’ADI (mensilmente) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, salvo rinnovo. Quest’ultimo può operare per ulteriori 12 mesi, previa presentazione di apposita domanda.
Nel corso del rinnovo dell’ADI gli organismi pubblici competenti si riservano di verificare la sussistenza dei requisiti del nucleo familiare richiesti dal decreto in parola.
Prima mensilità di rinnovo - Il novellato art. 3, c. 2 D.L. 48/2023 stabilisce che, in caso di rinnovo, la prima mensilità spetta in misura pari al 50% dell’ammontare teorico mensile.
Per chi termina il rinnovo? Considerando la durata massima di 18 mesi e il successivo periodo di rinnovo di 12 mensilità, a luglio 2026 viene “erogata la dodicesima e ultima mensilità in favore dei beneficiari che, a seguito della domanda di rinnovo presentata a luglio 2025, hanno percepito l’ADI senza soluzione di continuità nei dodici mesi precedenti” (Mess. Inps). Pertanto, dal 1.08.2026 i medesimi beneficiari possono presentare, precisa l’Istituto, una “ulteriore domanda di rinnovo”.
Come si rinnova l’ADI? Coloro che nei prossimi mesi saranno titolari di domande in stato “terminata” potranno presentare istanza di rinnovo “a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento”, quest’ultimo corrispondente:
- alla diciottesima mensilità (per le prime domande);
- alla dodicesima mensilità (per i rinnovi).
I nuclei familiari che, per errore, dovessero presentare la domanda di rinnovo nell’ultimo mese di fruizione dell’istanza “terminata” si vedranno opporsi un esito negativo.
Dove si trasmette la domanda di rinnovo? Gli utenti interessati a ottenere il rinnovo dell’ADI devono inviare apposita istanza telematica avvalendosi della piattaforma presente sul sito Inps, sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, servizio “Assegno di Inclusione (ADI)”.
Chi può presentare la domanda? L’istanza di rinnovo può essere trasmessa sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata” sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare.
Corsia preferenziale per i rinnovi - Al fine di agevolare la procedura di rinnovo per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella propria composizione rispetto alla precedente domanda in stato “terminata” (al netto di nascite e decessi), l’Inps ha confermato la corsia preferenziale già illustrata con il messaggio n. 2052/2025. Nello specifico, il richiedente il rinnovo non è “obbligato all’iscrizione al Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e alla sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo” in quanto vengono considerati validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo, effettuati nel corso della presentazione della domanda precedente “terminata”.
Esito positivo dell’istruttoria e primo pagamento - Presentata la domanda di rinnovo e conclusasi positivamente l’istruttoria, il nucleo familiare (che non ha subito variazioni rispetto alla precedente domanda al netto di nascite o decessi) riceve l’accredito dell’ADI a decorrere dal mese di presentazione della stessa domanda di rinnovo.
