L'assegno di ricollocazione è, dal 1.01.2018, esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che lo possono utilizzare allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione. Oltre a ciò possono essere concesse una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati i quali, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro; in particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati. Vantaggio tangibile anche per il datore di lavoro che assume il beneficiario dell'assegno, infatti, potrà esser riconosciuto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico, esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui.
Con la circolare 26.07.2019, n. 109 l'Inps interviene (finalmente!) per fornire le istruzioni che i lavoratori dovranno seguire per accedere al “bonus rioccupazione” consistente nel contributo commisurato al trattamento di CIGS. Il “bonus rioccupazione” si aggiunge all'assegno di ricollocazione che consiste in una somma graduata in funzione del profilo personale di occupabilità dei soggetti e del tipo di contratto di lavoro cui si...