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Diritto 05 Giugno 2023

Assegno divorzile e incentivo all’esodo

In caso di pagamento al marito di un incentivo all’esodo l'ex coniuge può vantare il riconoscimento di una percentuale a proprio favore anche su tale somma?

L’art. 12-bis L. 898/1970 prevede che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di un assegno di mantenimento, ai sensi dell’art. 5 della legge citata, ad una percentuale (riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio) pari al 40% dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità venga a maturare dopo la scadenza. Vi è contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che il riconoscimento della percentuale sul TFR può estendere i suoi effetti anche all’eventuale incentivo all’esodo riconosciuto al coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Secondo un primo orientamento, l’interpretazione letterale e costituzionalmente orientata della norma porta a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 12-bis L. 898/1970, a ogni tipo di indennità derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro svolto dal coniuge in costanza di matrimonio, avente natura retributiva e, comunque, ricollegabile all’apporto fattuale indiretto del coniuge percettore di assegno divorzile. Tali somme non avrebbero natura liberale né eccezionale, ma costituirebbero reddito di lavoro dipendente, essendo...

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