Sono passati quali 90 anni da quando il R.D.L. 24.06.1937, n. 1334 ha introdotto il diritto a un periodo di congedo straordinario non superiore a 15 giorni per contrarre matrimonio in favore dei lavoratori con qualifica di impiegati. La concessione del congedo straordinario ha trovato successivamente applicazione anche nei confronti degli operai e degli intermedi dipendenti di aziende industriali, artigiane o cooperative in forza del contratto collettivo interconfederale 31.05.1941, con alcune significative differenze.
Se, infatti, il congedo matrimoniale per gli impiegati ha una durata massima di 15 giorni e il trattamento economico è totalmente a carico del datore di lavoro, per il personale operaio, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti dipendenti di imprese industriali, artigiane o cooperative (compresi i soci) la durata è di 8 giorni consecutivi, con la corresponsione di un assegno a carico dell’Inps pari a 7 giorni di retribuzione. Va da sé che oggi la quasi totalità dei Ccnl prevede anche per quest’ultima categoria di lavoratori l’innalzamento della durata del congedo a 15 giorni, con l’obbligo per il datore di lavoro di integrare quanto corrisposto dall’Inps mediante l’assegno per congedo matrimoniale. Come più volte chiarito dall’Istituto previdenziale, l’assegno concesso in occasione del matrimonio civile, concordatario o di unione civile non è cumulabile con eventuali...