La legge (artt. 26-40 D.Lgs. 148/2015) ha istituito Fondi di solidarietà o di sostegno al reddito in determinati settori sprovvisti di ammortizzatori sociali, per erogare prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori. Una di queste è l’assegno straordinario dedicato ai dipendenti in esubero, che consente di anticipare l’uscita dal lavoro sino a 5 anni, accompagnando l’interessato sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011) o anticipato ordinario (art. 24, c. 10 D.L. 201/2011).
L’assegno straordinario si rivolge ai dipendenti delle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione e destinatarie dei Fondi di solidarietà del Credito ordinario, del Credito cooperativo, dei Tributi erariali, delle Poste Italiane, delle Ferrovie dello Stato italiane, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, della Provincia autonoma di Trento.
Il diritto all’assegno straordinario è subordinato al conseguimento della pensione al momento della cessazione della prestazione straordinaria stessa (messaggio Inps n. 7223/2012).
Se l’unico trattamento pensionistico che può essere raggiunto è la pensione anticipata e l’interessato è percettore di un assegno ordinario di invalidità o di un trattamento analogo, non è possibile riconoscere l’assegno straordinario, in quanto l’assegno...