Beneficiari - L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, come meglio specificato dalla circolare Inps 23/2022;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo variabile da un massimo di 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) a un minimo di 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
Sono previste maggiorazioni per nuclei numerosi, in presenza di figli con disabilità ed altre, come, ad esempio, per le madri di età inferiore a 21 anni. Inoltre, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime 3 annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno. Più in particolare, spetterà:
- per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1.03.2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.
- 0 (zero) a decorrere dal 1.03.2025.
- valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
Presentazione della domanda - La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1.01 di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
La domanda è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione, con indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno, sempre ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), attraverso i seguenti canali:
- portale web;
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.
L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda: nel caso in cui sia presentata entro il 30.06 dell'anno di riferimento, l'assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali - L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.
Abrogazioni e proroghe:
- dal 1.01.2022: premio alla nascita o all’adozione del minore e bonus natalità;
- dal 1.03.2022: assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; assegni familiari per nuclei familiari con figli; detrazioni per carichi di famiglia che si applicheranno esclusivamente per altri familiari a carico e per figli di età pari o superiore a 21 anni.
Si noti, infine, che è stato reso disponibile il nuovo sito https://assegnounicoitalia.it/ nel quale è possibile trovare ogni dettaglio della nuova misura, comprese le FAQ.
