Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che, oltre ai redditi da lavoro dipendente o assimilati, a quelli da pensione e ai redditi da lavoro autonomo o d’impresa, rilevano altresì:
- gli importi percepiti a titolo di NASpI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
- il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi - La normativa prevede per ciascun figlio successivo al 2° una maggiorazione mensile variabile da un massimo di € 85 (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 15 (ISEE pari o superiore a € 40.000), nonché una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a € 100 mensili per nucleo.
Rispetto a queste, l’Inps precisa che:
- qualora nello stesso nucleo siano presenti figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli;
- per il computo del numero totale di figli, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno unico; in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento, invece, alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.
Riconoscimento dell’assegno unico ai genitori separati - L'assegno è suddiviso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero che hanno l'affidamento condiviso dei figli: tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei 2, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
L’assegno, eccezionalmente, viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
- se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo;
- se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura Inps competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.
Figli maggiorenni - L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora ricorrano talune condizioni al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Proprio rispetto a queste ultime, l’Inps ha chiarito che il figlio:
- se convivente, con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale e purché, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini Irpef superiore a € 8.000;
- se non convivente, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, se è a carico dei genitori ai fini Irpef e se non è coniugato o a sua volta genitore.
Il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di € 4.000;
- nell’anno di riferimento, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a € 8.000 (limite non valido per figli maggiorenni disabili).
Qualora, invece, il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne, che dovrà, comunque, avvenire entro la fine dell’anno di riferimento della prestazione (28.02 dell’anno successivo).
