Dal 1.10.2026 è venuta meno la disciplina straordinaria che, per oltre 6 anni, ha consentito a società ed enti di svolgere assemblee con strumenti di telecomunicazione anche in deroga alle previsioni statutarie. L’ultima proroga è contenuta nell’art. 4, c. 11 D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026, che ha esteso fino al 30.09.2026 l’efficacia dell’art. 106 D.L. 18/2020. Fino a tale data S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., cooperative e mutue assicuratrici potevano quindi prevedere nell’avviso di convocazione l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, il voto elettronico o per corrispondenza e, ricorrendone le condizioni, lo svolgimento dell’assemblea interamente online senza dover modificare preventivamente lo statuto.
La cessazione del regime emergenziale non comporta però un divieto generalizzato delle assemblee online. Dal 1.10.2026 tornano operative le regole ordinarie del Codice Civile e assume rilievo la disciplina propria di ciascun tipo societario.
Per le S.p.A., l’art. 2370, c. 4 c.c. subordina l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione a una previsione statutaria. Sul punto, la massima del Consiglio notarile di Milano n. 216, approvata il 25.11.2025, ritiene sufficiente anche una clausola formulata in termini generali e ammette che l’avviso di convocazione possa prevedere una riunione esclusivamente virtuale. La stessa massima precisa, inoltre, che l’assemblea totalitaria può svolgersi interamente a distanza anche in assenza di una specifica clausola statutaria.
Più articolata è la situazione delle S.r.l. Secondo il medesimo orientamento notarile, nel silenzio della legge l’intervento a distanza deve considerarsi compatibile con il regime ordinario della società a responsabilità limitata anche quando lo statuto non lo preveda espressamente, purché non contenga un divieto. Ne deriva che l’affermazione secondo cui, dal 1.10.2026, tutte le società potranno riunirsi online soltanto se lo statuto lo consente espressamente richiede una precisazione: il vincolo è particolarmente chiaro per le S.p.A., mentre per le S.r.l. esiste un orientamento interpretativo più aperto, che resta comunque opportuno coordinare con il contenuto concreto dell’atto costitutivo e con le modalità indicate nell’avviso di convocazione.
Un quadro ancora diverso riguarda gli enti del Terzo settore. L’art. 24, c. 4 D.Lgs. 117/2017, come modificato dalla L. 104/2024, consente agli associati di intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di votare per via elettronica, salvo espresso divieto dell’atto costitutivo o dello statuto. Devono essere garantite l’identificazione dell’associato, la regolarità della partecipazione e il rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento. Per associazioni e fondazioni non iscritte al RUNTS manca invece una disciplina legislativa altrettanto esplicita, ma la massima del Consiglio notarile di Milano n. 12/2022 ha ritenuto ammissibili le riunioni a distanza anche senza una specifica previsione statutaria, purché non vi sia un divieto e sia assicurato il corretto funzionamento del metodo collegiale.
La scadenza interessa anche le riunioni degli altri organi sociali, che non possono essere considerate automaticamente coperte dalle regole dettate per l’assemblea dei soci. Nelle S.p.A., ad esempio, l’art. 2388, c. 1 c.c. stabilisce che lo statuto può prevedere la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione. Anche sotto questo profilo diventa quindi necessario verificare la disciplina specifica dell’organo e le clausole statutarie effettivamente vigenti, evitando di trasferire senza adattamenti le soluzioni utilizzate durante il periodo emergenziale.
La scadenza del 30.09.2026 segna soprattutto la fine della deroga automatica introdotta durante l’emergenza sanitaria, non la scomparsa delle riunioni a distanza. Per le società e gli enti che intendono continuare a utilizzare stabilmente assemblee e riunioni online occorre verificare statuti, regole del tipo societario e disciplina dei singoli organi collegiali. Dove il quadro non offre una copertura sufficientemente chiara, l’adeguamento statutario resta la soluzione più prudente per ridurre il rischio di contestazioni sulla validità della convocazione o delle deliberazioni.
