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Revisione e controllo 15 Luglio 2026

Assemblee societarie: il ruolo di vigilanza del collegio sindacale

Il collegio sindacale non è uno spettatore delle assemblee: deve parteciparvi, vigilare sulla regolarità della convocazione e intervenire in caso di irregolarità. Una guida pratica agli obblighi degli artt. 2405 e 2366 c.c. e alle conseguenze dell'assenza.

Il collegio sindacale non si limita a controllare bilanci e libri contabili: la legge gli affida anche il compito di presidiare le assemblee dei soci. Due norme definiscono i confini di questo presidio: l'art. 2405 c.c., che impone ai sindaci di essere presenti, e l'art. 2366 c.c., sulla convocazione dell'assemblea. Vale la pena ripercorrerle, perché nella pratica professionale restano spesso fonte di dubbi.Partiamo dalla partecipazione. I sindaci non siedono in assemblea per cortesia istituzionale, ma per obbligo di legge: devono essere presenti alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e alle assemblee dei soci, comprese quelle speciali degli azionisti, e possono partecipare anche a quelle degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari. La ratio è chiara: solo essendo presenti i sindaci possono esercitare un controllo preventivo, cogliere sul nascere eventuali irregolarità e, se necessario, far verbalizzare il proprio dissenso.Le conseguenze di un'assenza ingiustificata non sono trascurabili. Se un sindaco manca, senza valido motivo, a 2 adunanze consecutive del consiglio o del comitato esecutivo, oppure a un'assemblea dei soci, rischia la decadenza automatica. Attenzione però: l'assenza dei sindaci, di per sé, non rende invalide le delibere, perché il loro ruolo resta di controllo e non decisionale. Diverso è il caso in cui i sindaci non siano stati nemmeno convocati, o la riunione risulti irregolare: qui il rischio di...

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