Nell’ambito della responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs. 231/2001, il principio giuridico dell’onere della prova agisce diversamente a seconda che il reato sia commesso da persona in posizione apicale o da persona sottoposta alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti apicali.
Se il reato è commesso da soggetto apicale, per escludere la sua responsabilità, l’ente deve dimostrare: di aver preventivamente adottato e attuato idoneo modello organizzativo finalizzato a prevenire reati della specie di quello verificato; affidato a un organismo dotato di autonomi poteri il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello; che vi è stata la fraudolenta elusione del modello; la non omessa o insufficiente azione di vigilanza dell’organismo. Mentre in caso di reato commesso da un sottoposto, l’ente è responsabile se la commissione è stata resa possibile dell’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza di un soggetto apicale, inosservanza comunque da escludere in caso di preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi.
In entrambe le ipotesi, adozione e attuazione del modello organizzativo sono fattori scriminanti, posto che la responsabilità amministrativa da reato degli enti “può essere esclusa solo nel caso di preventiva adozione di idonei modelli organizzativi, cui sia correlato un proficuo e mirato sistema di...