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Lavoro 27 Marzo 2020

Assenze dei lavoratori alla luce del D.L. 18/2020

Principali disposizioni in materia di sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria, permessi della L. 104/1992 e infezione da COVID-19 sul luogo di lavoro.

Il D.L. 17/03/2020, n. 18 ha introdotto diverse misure riguardanti la gestione delle assenze dei lavoratori: si propone, dunque, una sintesi delle principali. Sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria - Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene equiparato, per lavoratori dipendenti, ai periodi di malattia ai fini del trattamento economico, pur non essendo computabile ai fini del periodo di comporto (conservazione del posto di lavoro). A tal fine, il medico dovrà redigere un certificato con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare: tale informazione dovrà essere riportata necessariamente anche sul certificato pervenuto al datore di lavoro, ma è importante ribadire come tali disposizioni facciano salvi tutti i certificati già trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto (17.03). Oltre a questo, il periodo di assenza prescritto da competenti autorità sanitarie sarà invece equiparato al ricovero ospedaliero per tutti i lavoratori dipendenti in possesso di: riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. Infezione da COVID-19 sul luogo di lavoro - In tali casi, è prevista l’equiparazione alla fattispecie...

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