La sentenza del Tribunale di Milano n. 11105/2019 è intervenuta in relazione alla necessità di regolamentare l'impostazione societaria e la capitalizzazione in caso di Srls.
In tema di Srl semplificate, la sentenza dello scorso dicembre 2019 emessa dal Tribunale di Milano, di recente pubblicazione, ha aperto la strada al sostanziale obbligo, per le società esistenti (il caso affrontato riguarda una Srls unipersonale), di adottare un assetto organizzativo adeguato e in linea con l'art. 2086, c. 2 C.C., introdotta dal D.Lgs. 14/2019. In particolare, il Tribunale ha ritenuto del tutto infondate le richieste del creditore di una Srls (costituita con capitale sociale inferiore al minimo previsto per la forma ordinaria) che aveva proposto un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società facendo leva sull'insufficienza del patrimonio aziendale e contestando tanto la manifesta sottocapitalizzazione, quanto la prosecuzione dell'attività nonostante l'emersione di perdite tali da causare l'erosione patrimoniale. Il tutto, richiamando la violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità patrimoniale imposto dalla nuova formulazione dell'art. 2476, c. 6 C.C. (già esteso alle Srl dalla giurisprudenza in diretta applicazione delle disposizioni dell'art. 2394 C.C.), aggravata dal comportamento dell'amministratore che non aveva provveduto ad attivare la necessaria fase di liquidazione, a tutela dei creditori sociali.
Rispetto alle disposizioni del Codice della Crisi, nel particolare caso della Srls la novità sta nel percorso...