L’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3 del Tuel, con le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, deve rilasciare un parere sulle modalità di gestione dei servizi da parte dell’ente. Inoltre, ai sensi dell’art. 4, c. 16 D.L. 138/2011, deve verificare il rispetto dei contratti di servizio, con riferimento alle società in house e a quelle partecipate dall’ente locale, nonché ogni loro eventuale aggiornamento e/o modifica secondo le modalità definite dallo statuto dell’ente. Qualora l’ente intenda procedere alla costituzione o all’acquisizione di partecipazioni in organismi e società partecipati, l’organo di revisione deve asseverare, ai sensi dell’art. 3, cc. 30 e 32 L. 244/2007, il trasferimento delle risorse umane e finanziarie, e trasmettere una relazione:
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
segnalare eventuali inadempimenti alle competenti Sezioni della Corte dei conti.
Per poter adempiere a quest’obbligo, le verifiche da effettuare riguardano:
la concordanza delle previsioni di business plan con le previsioni annuali e pluriennali del bilancio dell’ente;
il corretto e puntuale inquadramento dei rapporti finanziari e fiscali tra l’ente e...