RICERCA ARTICOLI
Diritto privato, commerciale e amministrativo 30 Marzo 2026

Assicurazione e leasing: vincolo di indennizzo a favore del concedente

In presenza di assicurazione per conto altrui e di clausola di vincolo in favore del concedente quale beneficiario esclusivo dell'indennizzo, l'utilizzatore non è legittimato ad agire contro l'assicuratore, salvo consenso del beneficiario.

La Suprema Corte di Cassazione civile sez. III, con sentenza del 5.03.2026, n. 4946, ha affrontato un caso importante per le sue conclusioni. Infatti, la struttura del leasing si presta a diverse interpretazioni nell’ipotesi di evento coperto da assicurazione. È bene fornire preliminarmente la descrizione del leasing, indicato anche come locazione finanziaria. È un contratto che permette a imprese e privati di utilizzare un bene, pagando un canone periodico, senza acquistarlo immediatamente. Così come attualmente è strutturato detto contratto, la società di leasing acquista il bene, mantenendone la proprietà, mentre l'utilizzatore paga per l'uso e può riscattarlo a un prezzo prefissato alla scadenza. Parti del contratto sono: il concedente (società di leasing), l'utilizzatore (cliente) e il fornitore del bene. Nella descritta struttura contrattuale, se si verifica un evento coperto dall’assicurazione, chi beneficia dell’indennizzo? Il proprietario o l’utilizzatore?Il caso trattato riguardava l’applicazione di una clausola di vincolo riportata in una polizza. Nella clausola era espressamente previsto che, in caso di incendio o di furto, l'indennizzo da liquidare ai sensi della polizza sarebbe stato erogato ex art. 1891, c. 2 c.c. alla società di leasing, effettiva proprietaria del veicolo. Detta norma espressamente prevede che i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e non possono essere esercitati dal contraente, a meno che non vi sia il...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.