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Diritto 20 Maggio 2020

Associazione a delinquere nella frode per l’importazione di automobili

Operazioni condotte in serie tramite il meccanismo del carosello, ben si adattano alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p.

La Cassazione, con la sentenza 8.05.2020, n. 14186 (Cass. Pen. Sez. III) giunge alla conferma della condanna di alcuni soggetti che, sia come organizzatori che come promotori, risultavano essersi associati tra loro, al fine di commettere una pluralità di delitti di frode fiscale. L’iter criminoso veniva attuato tramite false fatturazioni, conseguimento di indebiti rimborsi e riconoscimento di crediti inesistenti per importi elevati. Si giunge a tale conferma anche dal riscontro probatorio avente a oggetto la sistematicità dei reati riscontrati e il sistema strutturato tanto delle frodi, quanto delle interrelazioni tra i vari soggetti coinvolti: in tale quadro, la Corte prescindeva dalla commissione di singoli ipotesi delittuose che, anziché individualmente, andavano verificate e vagliate nel loro insieme. Dalle fonti dimostrative legittimamente acquisite, è stato possibile procedere con le accuse ex art. 416 c.p., essendo state chiarite e adeguatamente valorizzate sia la ripartizione dei compiti all'interno del gruppo criminale, che la stabilità del sodalizio, predisposto per promuovere non già un singolo episodio, bensì per pervenire allo schema complesso delle cosiddette “frodi carosello”, essenzialmente ispirato a organizzare una serie indeterminata di reati in materia tributaria, di falso e di frode in commercio. Trova con ciò conferma la validità della associazione criminale anche con...

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