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Lavoro 04 Ottobre 2019

Naspi, assunzione agevolata e affitto d'azienda

La Suprema Corte interviene su un caso non infrequente: ovvero se è possibile usufruire dei benefici contributivi per lavoratori licenziati da azienda fallita successivamente affittata da altra società. La risposta non sorprende.

La questione rimessa al vaglio della Suprema Corte è questa: spettano i benefici contributivi, previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati, al termine di una procedura di mobilità, anche quando l'assunzione sia effettuata dal soggetto che ha successivamente affittato l'azienda fallita? Prima di procedere a scandagliare l'ordinanza 24.09.2019, n. 23781 che ha analizzato il diritto alla fruizione delle agevolazioni, è opportuno ricordare che i benefici di cui trattiamo sono quelli disciplinati dall'art. 8 L. 223/1991 e che è vero che oggi tale previsione non è più operante (dal 1.01.2017 sono stati abrogati i benefici), ma è altrettanto vera l'estensibilità del principio anche alle ipotesi di assunzione di lavoratori percettori di NASpI, i quali, come è noto, godono dell'agevolazione introdotta nel nostro ordinamento attraverso una modifica all'art. 7, c. 5, lett. b) D.L. 76/2013. I giudici si sono espressi in merito alla sentenza della Corte di Appello con la quale si rigettava l'opposizione dell'affittuario dell'impresa contro la cartella esattoriale Inps per il recupero di contributi previdenziali richiesti a seguito di accertamento ispettivo, che aveva negato il diritto alla fruizione dei benefici previsti per l'assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità. Nello specifico, la Corte riteneva che la società non potesse fruire...

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