Il D.L 9.06.2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6.08.2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, ha previsto che i Comuni possano procedere in forma aggregata all'effettuazione di selezioni uniche per la formazione di elenchi di soggetti idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali.
Questa nuova procedura di reclutamento del personale offrirà ai Comuni notevoli benefici sia in termini di risparmio di spesa che di tempo per espletare le procedure concorsuali ordinarie, consentendo così agli stessi di attingere nuove risorse umane attraverso “Elenchi di Idonei” per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per vari profili professionali e categorie, anche in assenza del piano del fabbisogno di personale.
La particolarità della disposizione citata è quella che permette ai Comuni di usufruire di personale a tempo determinato in deroga al tetto di spesa relativo alle assunzioni flessibili dettato dal legislatore nazionale.
Entrando nel vivo della norma, si riporta il contenuto dell'art. 3-bis D.L. 80/2021 che prevede testualmente: “Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.
In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'art. 10 D.L. 1.04.2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.05.2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di 3 anni. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati”.
Con questo intervento normativo il Governo ha voluto dare una chiave di svolta agli enti locali caratterizzati negli ultimi anni da incassi tributari sempre più esigui a seguito della pandemia da Covid-19, e da blocchi delle assunzioni derivanti dalla nuova procedura di calcolo del limite di spesa del personale riferita principalmente ai primi 3 titoli delle entrate degli ultimi 3 rendiconti di gestione approvati dall'ente.
È auspicabile che a questa disposizione si aggiunga un intervento correttivo del calcolo del limite di spesa del personale negli enti locali, rendendolo meno restrittivo e più confacente alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche.
