Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 21.12.2020, n. 19, ha fornito importanti chiarimenti circa la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità (art. 3, c. 5 L. 68/1999), per le imprese che in conseguenza dell'emergenza legata alla pandemia fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale.
Il Ministero, in prima battuta, riepiloga l'istituto in esame, precisando che la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori è stata già normalmente riconosciuta dal legislatore in favore delle imprese che versano in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensiva, nonché di quelle che hanno attivato procedure di mobilità. A seguito del D.Lgs. 148/2015 è ovviamente stato armonizzato con le nuove causali di intervento Cigs.
La sospensione è poi col tempo stata estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili alle precedenti: ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo; imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito; ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga; ricorso al...