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Lavoro
26 Aprile 2021
Astensione post parto e diritto soggettivo
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 2.04.2021, n. 553, fornisce istruzioni sulle circostanze che conducono all'emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto.
Il D.Lgs. 151/2001 ha lo scopo, dichiarato, di tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte.
La norma vieta (art. 7, c. 1) di adibire la lavoratrice madre al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri (allegati A e B). Quando non è possibile “destinare” la lavoratrice ad altre mansioni, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (art. 7, c. 6) autorizzano l'interdizione al lavoro.
Infine, l'art. 17, c. 2 attribuisce, sempre all'Ispettorato, la facoltà di autorizzare l'interdizione al lavoro quando ricorre, tra le altre, la seguente fattispecie: “le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino”.
Il provvedimento di astensione post-partum può essere considerato, in presenza dei presupposti fissati dalla legge, un diritto soggettivo? L'orientamento giurisprudenziale e la prassi ministeriale propendono per il sì.
L'INL chiarisce che i provvedimenti di tutela possono essere emanati anche prescindendo dalla valutazione del rischio specifico contenuta nel DVR. Basta la constatazione della adibizione della lavoratrice madre al trasporto o al sollevamento di pesi, non intravedendosi margini di valutazione nemmeno riferibili alla “discrezionalità tecnica”.
L'INL, quindi, prende atto delle determinazioni...