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Revisione e controllo 26 Maggio 2026

Attenzione ai richiami di informativa nella relazione di revisione

Si analizzano i c.d. “richiami di informativa” che il revisore, la società di revisione e/o il sindaco/i sindaci incaricato della revisione legale possono ritenere opportuno inserire nella loro relazione annua al bilancio.

Preme ricordare che tale attività è regolamentata dal principio (ISA Italia) 706 e che occorre attentamente valutare in merito alla necessità e poi all’opportunità di inserire nella relazione ex art. 14 D.Lgs. 39/2010 richiami di informativa. Infatti, i richiami di informativa non devono e non possono indicare elementi che possano ingenerare dubbi sul giudizio del revisore sul bilancio, tanto è vero che, nella relazione annuale, i richiami di informativa trovano posto dopo l’espressione del giudizio.Occorre prestare molta attenzione e usare molta delicatezza e buon senso nel formulare i richiami di informativa per evitare che la lettura di un non appropriato paragrafo redatto a tale titolo faccia dubitare gli stakeholders in merito a questioni potenzialmente pericolose per i loro rapporti con la società. Questo concetto è bene espresso nel principio di revisione 706, che prevede che i richiami di informativa vadano utilizzati esclusivamente per:a) richiamare l’attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio che rivestano un’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori; b) richiamare l’attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o...

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